Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro la Regione Abruzzo, in persona del presidente della giunta pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2003 n. 11, pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 27 agosto 2003, avente ad oggetto «Norme in materia di comunita' montane», giusta delibera del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2003. La legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2003, n. 11 prevede il riordino della normativa in materia di comunita' montane. Il provvedimento e' suddiviso in tre titoli: 1) norme generali; 2) ordinamento delle comunita' montane; 3) disposizioni finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni. Sono previste disposizioni relative agli ambiti territoriali ed alla composizione degli organi (rappresentativo - consiglio -, esecutivo - giunta - e Presidente); sono anche disciplinate le modalita' per la costituzione delle comunita' montane (costituite con decreto del Presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione del consiglio regionale, tra i comuni i cui territori ricadono negli ambiti territoriali individuati nella deliberazione stessa), gli strumenti di programmazione comunitari, i criteri di ripartizione dei finanziamenti, i contributi per le spese di funzionamento nonche' i rapporti con gli altri enti e le disposizioni finanziarie. L'art. 9, comma 2, prevede l'esercizio di un potere sostitutivo da parte del difensore civico regionale, ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 267/2000, nell'ipotesi in cui i consigli dei comuni membri delle comunita' montane non provvedano ad eleggere i propri rappresentanti in seno alla comunita' montana, nella prima seduta successiva al loro insediamento e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso. 2. - Censurabile sotto il profilo della legittimita' costituzionale appare la citata disposizione, laddove disciplina l'esercizio di tale potere sostitutivo da parte del difensore civico regionale, in esercizio del poteri attribuiti dall'art. 136 del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede l'intervento del difensore civico regionale nei confronti degli enti locali che ritardino o omettano di provvedere al compimento di «atti obbligatori per legge», previo esperimento di particolare procedura che porta alla nomina di commissario ad acta. Nella fattispecie in esame, in realta', il potere sostitutivo del difensore civico regionale opererebbe nei confronti dell'attivita' di rappresentanza elettiva dei consigli comunali, cioe' di attivita' di natura politico-istituzionale che e' tutt'altra cosa rispetto a quella amministrativa cui si riferisce l'art. 136 in esame, dato che l'organo rappresentativo della comunita' montana e' composto esclusivamente da rappresentanti eletti dai consigli comunali che ne fanno parte (art. 27, comma 2). La norma censurata, infatti, non si rivolge al funzionamento o all'ordinamento delle comunita' montane (che, peraltro, sono enti di carattere strumentale e non essenziale nell'ordinamento delle autonomie locali in generale e, quindi, non costituzionalmente necessari) la cui disciplina rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 267/2000, bensi' impinge sulle modalita' di elezione dei rappresentanti dei comuni nella comunita' montana, come determinate dalla legge dello Stato (art. 27, comma 2) con termini e modalita' compiutamente prefissate e non suscettibili di integrazioni o modificazioni da parte del legislatore regionale. L'esplicazione dell'attivita' in parola rientra, invece, a tutti gli effetti nelle funzioni istituzionali proprie dei comuni stessi, cosi' come indicate dall'art. 42, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio comunale la potesta' di «nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge». Pertanto, la norma in esame disponendo un intervento sostitutivo nei confronti dell'attivita' di rappresentanza elettiva del Consiglio comunale, di competenza esclusiva di quell'organo, peraltro a modifica delle procedure previste dalla legge dello Stato, e adottata in violazione: a) dell'art. 114 della Costituzione per lesione del principio di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dei comuni; b) dell'art. 117, comma secondo, lett. p), della Costituzione, in quanto non spetta alla regione ed esula dalla sua competenza legislativa la regolamentazione, sia pure in via sostitutiva, della materia regolata dall'art. 27, comma 2, decreto legislativo n. 267/2000 che rientra, invece, nella competenza esclusiva dello Stato in materia di organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni, provincie e citta' metropolitane.