Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso  i  cui  uffici  domicilia  in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro la Regione Abruzzo, in persona del presidente della giunta pro
tempore,  per  la  declaratoria  di  incostituzionalita' dell'art. 9,
comma  2,  della  legge regionale 5 agosto 2003 n. 11, pubblicata nel
B.U.R.  n. 24 del 27 agosto 2003, avente ad oggetto «Norme in materia
di  comunita' montane», giusta delibera del Consiglio dei ministri 10
ottobre 2003.

    La  legge  della  Regione Abruzzo 5 agosto 2003, n. 11 prevede il
riordino   della  normativa  in  materia  di  comunita'  montane.  Il
provvedimento e' suddiviso in tre titoli:
        1) norme generali;
        2) ordinamento delle comunita' montane;
        3)    disposizioni   finali,   finanziarie,   transitorie   e
abrogazioni.
    Sono  previste  disposizioni relative agli ambiti territoriali ed
alla  composizione  degli  organi  (rappresentativo  -  consiglio  -,
esecutivo  -  giunta  -  e  Presidente);  sono  anche disciplinate le
modalita' per la costituzione delle comunita' montane (costituite con
decreto  del  Presidente  della giunta regionale, entro trenta giorni
dalla   data   di  esecutivita'  della  deliberazione  del  consiglio
regionale,  tra  i  comuni  i  cui  territori  ricadono  negli ambiti
territoriali  individuati  nella deliberazione stessa), gli strumenti
di   programmazione   comunitari,   i  criteri  di  ripartizione  dei
finanziamenti,  i  contributi per le spese di funzionamento nonche' i
rapporti con gli altri enti e le disposizioni finanziarie.
    L'art.  9,  comma 2, prevede l'esercizio di un potere sostitutivo
da  parte  del difensore civico regionale, ai sensi dell'art. 136 del
decreto  legislativo  n. 267/2000, nell'ipotesi in cui i consigli dei
comuni  membri  delle  comunita' montane non provvedano ad eleggere i
propri  rappresentanti  in  seno  alla comunita' montana, nella prima
seduta  successiva  al  loro  insediamento  e, comunque, non oltre il
quarantacinquesimo giorno dallo stesso.
        2.   -   Censurabile  sotto  il  profilo  della  legittimita'
costituzionale  appare  la  citata  disposizione,  laddove disciplina
l'esercizio  di tale potere sostitutivo da parte del difensore civico
regionale,  in  esercizio  del  poteri  attribuiti  dall'art. 136 del
decreto   legislativo   n. 267/2000,  che  prevede  l'intervento  del
difensore  civico  regionale  nei  confronti  degli  enti  locali che
ritardino o omettano di provvedere al compimento di «atti obbligatori
per  legge»,  previo  esperimento  di particolare procedura che porta
alla nomina di commissario ad acta.
    Nella fattispecie in esame, in realta', il potere sostitutivo del
difensore civico regionale opererebbe nei confronti dell'attivita' di
rappresentanza  elettiva dei consigli comunali, cioe' di attivita' di
natura  politico-istituzionale  che  e'  tutt'altra  cosa  rispetto a
quella  amministrativa cui si riferisce l'art. 136 in esame, dato che
l'organo   rappresentativo   della   comunita'  montana  e'  composto
esclusivamente  da rappresentanti eletti dai consigli comunali che ne
fanno parte (art. 27, comma 2).
    La  norma  censurata,  infatti, non si rivolge al funzionamento o
all'ordinamento  delle comunita' montane (che, peraltro, sono enti di
carattere   strumentale   e  non  essenziale  nell'ordinamento  delle
autonomie  locali  in  generale  e,  quindi,  non  costituzionalmente
necessari)  la  cui  disciplina  rientra nella competenza legislativa
regionale,  ai  sensi  dell'art.  27, commi 3 e seguenti, del decreto
legislativo  n. 267/2000,  bensi' impinge sulle modalita' di elezione
dei   rappresentanti   dei   comuni  nella  comunita'  montana,  come
determinate  dalla legge dello Stato (art. 27, comma 2) con termini e
modalita' compiutamente prefissate e non suscettibili di integrazioni
o modificazioni da parte del legislatore regionale.
    L'esplicazione  dell'attivita' in parola rientra, invece, a tutti
gli  effetti  nelle funzioni istituzionali proprie dei comuni stessi,
cosi'  come  indicate  dall'art. 42, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo  n. 267/2000,  che  attribuisce  al Consiglio comunale la
potesta'  di  «nomina  dei  rappresentanti del consiglio presso enti,
aziende  istituzioni  ad  esso  espressamente riservata dalla legge».
Pertanto,  la norma in esame disponendo un intervento sostitutivo nei
confronti  dell'attivita'  di  rappresentanza  elettiva del Consiglio
comunale,   di  competenza  esclusiva  di  quell'organo,  peraltro  a
modifica delle procedure previste dalla legge dello Stato, e adottata
in violazione:
        a) dell'art. 114 della Costituzione per lesione del principio
di  equiordinazione  tra  Stato,  regioni  ed  enti  locali  e  delle
prerogative istituzionali dei comuni;
        b)   dell'art.   117,   comma   secondo,   lett.   p),  della
Costituzione,  in  quanto  non spetta alla regione ed esula dalla sua
competenza   legislativa   la   regolamentazione,  sia  pure  in  via
sostitutiva,  della  materia  regolata dall'art. 27, comma 2, decreto
legislativo   n. 267/2000   che  rientra,  invece,  nella  competenza
esclusiva  dello  Stato  in  materia  di organi di governo e funzioni
fondamentali dei comuni, provincie e citta' metropolitane.